Il 3 agosto 2014 rappresenta una delle pagine più oscure della storia contemporanea. In quel giorno l’organizzazione terroristica autoproclamata “Stato Islamico” (ISIS/Daesh) lanciò un attacco sistematico contro la regione di Sinjar, nel nord dell’Iraq, con l’obiettivo di distruggere la comunità yazida come gruppo religioso distinto. Le uccisioni di massa, la deportazione, la schiavitù sessuale, il trasferimento forzato dei bambini e la distruzione del patrimonio religioso non furono semplici conseguenze della guerra, ma elementi di un progetto di genocidio riconosciuto dalle Nazioni Unite e da numerosi tribunali nazionali.

Chi sono gli Yazidi?

Gli Yazidi costituiscono una delle più antiche comunità religiose del Medio Oriente. La loro presenza storica è concentrata soprattutto nelle aree di Sinjar, Sheikhan, Bashiqa e Bahzani, nel nord dell’Iraq, con comunità presenti anche in Siria, Turchia, Armenia, Georgia e nella diaspora europea.

Dal punto di vista etnico, la maggioranza degli Yazidi appartiene al popolo curdo e parla prevalentemente il curdo nella variante kurmanji. Tuttavia, la loro identità religiosa è distinta da quella islamica, cristiana ed ebraica.

La religione yazida è monoteista. Gli Yazidi credono in un unico Dio che affida il governo del mondo a sette angeli, tra i quali la figura principale è Tawûsê Melek (l’Angelo Pavone). La scarsa conoscenza di questa tradizione religiosa ha prodotto nei secoli accuse infondate di “adorazione del diavolo”, utilizzate come giustificazione per persecuzioni e massacri.

Gli Yazidi e la questione delle religioni non scritturali nel diritto islamico

Uno degli aspetti centrali per comprendere il genocidio del 2014 riguarda il modo in cui alcune interpretazioni della giurisprudenza islamica classica hanno distinto tra le cosiddette “religioni del Libro” (Ahl al-Kitab) e le comunità considerate esterne a tale categoria.

Il Corano riconosce uno status particolare agli ebrei e ai cristiani, mentre la giurisprudenza islamica sviluppatasi nei secoli ha discusso il trattamento giuridico delle altre religioni. Alcuni giuristi ampliarono la protezione anche ad altre comunità, mentre altri adottarono interpretazioni più restrittive.

Gli Yazidi, non essendo generalmente considerati appartenenti alle religioni del Libro dalla maggioranza della giurisprudenza classica, furono spesso oggetto di accuse di apostasia o idolatria. Tale classificazione non comportò sempre identiche conseguenze storiche, poiché la pratica politica degli Stati islamici fu molto più articolata delle elaborazioni teoriche dei giuristi.

ISIS recuperò invece le interpretazioni più radicali della tradizione medievale, trasformandole nella giustificazione religiosa del genocidio.

La schiavitù nella tradizione islamica

La questione della schiavitù rappresenta uno dei temi più complessi della storia del diritto islamico.

L’Islam nacque nel VII secolo in una società nella quale la schiavitù costituiva un’istituzione universale, presente in quasi tutte le civiltà dell’epoca. Il Corano non abolì esplicitamente la schiavitù come istituzione giuridica, ma incoraggiò numerose forme di emancipazione, rese la liberazione degli schiavi un atto altamente meritorio e la stabilì come espiazione per determinate violazioni.

Parallelamente, tuttavia, il diritto islamico classico mantenne la disciplina della schiavitù, della cattività di guerra e del cosiddetto “milk al-yamin” (possesso legittimo delle schiave), regolamentandone gli effetti giuridici senza giungere ad una abolizione totale.

Per questo motivo l’istituzione della schiavitù continuò ad esistere per secoli in numerosi territori musulmani, così come sopravvisse in molti altri paesi cristiani, africani e asiatici, fino alla sua progressiva abolizione tra XIX e XX secolo attraverso legislazioni nazionali e convenzioni internazionali.

Come ISIS reinterpretò la giurisprudenza classica

L’organizzazione terroristica ISIS non nascose mai il proprio riferimento ad alcune opinioni della giurisprudenza medievale.

I suoi documenti ufficiali descrivevano le donne yazide come “bottino di guerra”, autorizzandone la compravendita, il trasferimento tra combattenti, lo sfruttamento sessuale e la riduzione in schiavitù.

Le donne venivano registrate, catalogate, vendute più volte nei mercati controllati dall’organizzazione oppure cedute come ricompensa ai combattenti.

I bambini venivano separati dalle madri, sottoposti a indottrinamento religioso e addestramento militare.

Le donne e le ragazze furono sistematicamente sottoposte a stupri, torture, matrimoni forzati e schiavitù sessuale.

Secondo le Nazioni Unite tali pratiche costituivano parte integrante della strategia genocidaria volta alla distruzione della comunità yazida.

Il diritto internazionale dei diritti umani

Il diritto internazionale contemporaneo vieta in maniera assoluta ogni forma di schiavitù.

La Convenzione sulla Schiavitù del 1926 definisce schiavitù qualsiasi situazione nella quale una persona esercita su un’altra i poteri propri del diritto di proprietà.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 stabilisce all’articolo 4 che nessuno può essere tenuto in stato di schiavitù o servitù e che la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite in tutte le loro forme.

La Convenzione Supplementare del 1956 amplia ulteriormente il divieto includendo anche le pratiche analoghe alla schiavitù, i matrimoni forzati, la servitù per debiti e lo sfruttamento dei minori.

Il diritto internazionale umanitario

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e il diritto internazionale umanitario proteggono tutti i civili durante i conflitti armati.

Sono vietati: gli omicidi dei civili; la tortura; la presa di ostaggi; i trattamenti degradanti; gli stupri; la schiavitù; la schiavitù sessuale; ogni forma di violenza sessuale.

Tali divieti si applicano indipendentemente dalla religione, dall’etnia o dalle motivazioni ideologiche dei combattenti.

I crimini di ISIS davanti al diritto penale internazionale

Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale considera la schiavitù, la schiavitù sessuale, lo stupro, la deportazione, la persecuzione religiosa e il trasferimento forzato dei bambini come crimini contro l’umanità quando fanno parte di un attacco sistematico contro una popolazione civile.

Quando tali atti sono commessi con l’intenzione di distruggere un gruppo religioso nel suo insieme o in parte, essi integrano anche il crimine internazionale di genocidio previsto dalla Convenzione del 1948.

Nel caso degli Yazidi ricorrono tutti gli elementi giuridici individuati dal diritto internazionale:

uccisione dei membri del gruppo; gravi lesioni fisiche e psicologiche; schiavitù sessuale; trasferimento forzato dei bambini; imposizione della conversione religiosa; distruzione dell’identità culturale e religiosa.

Le donne yazide ancora disperse

A dodici anni dal genocidio migliaia di Yazidi sono stati liberati, ma oltre duemila persone risultano ancora disperse. Molte donne potrebbero essere morte senza essere identificate. Altre potrebbero vivere sotto false identità oppure trovarsi ancora vittime di reti criminali. Anche numerosi bambini sottratti alle famiglie potrebbero ignorare oggi le proprie origini yazide. Per questa ragione il dossier degli scomparsi rimane una delle principali responsabilità morali e giuridiche della comunità internazionale.

Conclusione

Il genocidio degli Yazidi non rappresenta soltanto una tragedia irachena.

Esso costituisce uno spartiacque nella riflessione contemporanea sul rapporto tra interpretazioni religiose, diritto internazionale e tutela della dignità umana.

La vicenda dimostra come norme elaborate in contesti storici profondamente diversi possano essere strumentalizzate da movimenti estremisti quando vengono isolate dal loro contesto storico e reinterpretate in chiave ideologica.

Le donne yazide non furono semplicemente vittime di guerra.

Furono vittime di un sistema organizzato di schiavitù sessuale, tratta di esseri umani, persecuzione religiosa e genocidio.

Ricordare il 3 agosto significa difendere il principio fondamentale sul quale si fonda il diritto internazionale moderno: nessuna fede, nessuna ideologia e nessuna interpretazione religiosa possono mai giustificare la riduzione di un essere umano in schiavitù o la distruzione di un intero popolo.

Note e riferimenti bibliografici

[1] United Nations Human Rights Council, “They Came to Destroy”: ISIS Crimes Against the Yazidis, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, A/HRC/32/CRP.2, 15 June 2016.

[2] Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, United Nations General Assembly, 9 December 1948.

[3] Slavery Convention, League of Nations, Geneva, 25 September 1926.

[4] Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery, United Nations, Geneva, 7 September 1956.

[5] Universal Declaration of Human Rights, United Nations General Assembly, Resolution 217 A (III), 10 December 1948, Article 4.

[6] International Covenant on Civil and Political Rights, United Nations, 16 December 1966, Article 8.

[7] Geneva Conventions of 12 August 1949, Common Article 3; Additional Protocol II, 1977.

[8] Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, Articles 7 and 8.

[9] International Committee of the Red Cross (ICRC), Customary International Humanitarian Law, Rule 94 (Slavery and Slave Trade), Rule 93 (Rape and Other Forms of Sexual Violence).

[10] Kreyenbroek, Philip G., Yezidism: Its Background, Observances and Textual Tradition, Edwin Mellen Press, 1995.

[11] Allison, Christine, The Yezidi Oral Tradition in Iraqi Kurdistan, Routledge, 2001.

[12] Abdul Aziz al-Duri, The Historical Formation of Islamic Law; Wael B. Hallaq, Sharīʿa: Theory, Practice, Transformations, Cambridge University Press, 2009; Bernard Freamon, Possessed by the Right Hand: The Problem of Slavery in Islamic Law and Muslim Cultures, Brill, 2019.

La storia degli attacchi ISIS agli Yazidi al cinema:

red snake film