ANALISI – In questo interessante saggio l’autore presenta il tema dell’ecologia integrale. Il nuovo paradigma sulla “cura della casa comune” è un tema caro al magistero recente e al movimento francescano in particolare. Si parte dalla rivalutazione assiologica dell’ecologia integrale per una proposta di inserimento nei monumenti del Diritto come segno di civiltà e sensibilità verso le generazioni a venire.

Il concetto di ecologia integrale appare certamente affascinante, evocando la relazione tra ambiente e organismi naturali e ambiente e organismi sociali, al centro di un processo storico evolutivo, caratterizzato dall’interconnessione[1] armoniosa di elementi, che porta ad un costante aggiornamento ed una nuova ridefinizione del catalogo dei diritti costituzionalmente garantiti[2]. La natura mutevole della materia, infatti, comporta che la sinfonia dei diritti non possa mai dirsi giunta ad un punto fermo, afono, nella consapevolezza che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, concreto e vivente, necessario per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri.[3]

Certamente, la riflessione giuridica proiettiva sull’argomento è di fondamentale stimolo per tentare di costruire una nuova visione di diritto vivente con un approccio interdisciplinare, aperto al contributo di altre scienze, nella volontà di far crescere un diritto all’ecologia integrale come diritto sociale, vivente e costituzionalmente garantito.  Infatti, una definizione unitaria ed interconnessa di ambiente è possibile solo se i giusperiti accettano di entrare in una visione olistica del fenomeno, tesa all’isonomia e capace di considerare all’interno dell’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale la complessità delle azioni connesse all’eucrasia umana. Solo in tale costruzione bilanciata di valori è possibile immaginare, per il legislatore e l’interprete, un sistema normativo in grado di armonizzare e cristallizzare i limiti inviolabili dell’azione umana con la superiore protezione dell’ ecosistema, declinato come fondamentale patrimonio giuridico, economico, culturale e sociale, senza confini e senza barriere.

Questa consapevolezza segna il passaggio da una tutela dell’ambiente in termini di garanzia fondata sullo schema proprietario a una tutela che, spostando il baricentro sulla protezione di esso come bene della persona, segna l’importanza di un superiore diritto di uso, base per la creazione di un nuovo diritto sociale in grado di sussumere nella propria sfera anche nuove situazioni soggettive. Il principio della subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei beni e, perciò, il diritto universale al loro uso, è una “regola d’oro” del comportamento sociale, e il «primo principio di tutto l’ordinamento etico-sociale[4]».

Seguendo tale sentiero nomofilattico sembra opportuno contribuire alla costruzione di una piattaforma giuridica, realizzata mettendo in comunione esperienze, ruoli e professionalità, nel desiderio di sviluppare l’ecologia integrale come nuovo diritto vivente piamente garantito, costruito anche su di una interpretazione sistematica degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e delle altre normative internazionali. 

Scendendo nell’analisi tecnica, l’articolo 2 della Costituzione consente di tutelare e garantire quei diritti naturali e valori di libertà riconosciuti dalla Carta Costituzionale e non ancora tradotti in specifiche norme positive, ma che affiorano dall’evoluzione dei bisogni della persona nella società. In tal modo, consente di lasciare la porta aperta dell’alto riconoscimento di valori costituzionali a nuovi diritti che maturano nell’uso, nella dignità e nello sviluppo sinfonico della società in armonia con l’assunto che non sarebbe veramente degno dell’uomo un modello di sviluppo che non rispettasse e non promuovesse i diritti umani, personali e sociali, economici e politici, inclusi i diritti delle Nazioni e dei popoli.[5]Specificamente la caratteristica di tale norma a fattispecie aperta è quella di poter far emergere e riconoscere diritti non scritti, globalmente riconosciuti e in qualsiasi forma inviolabili. In tale logica, l’ecologia integrale,  con il connesso concetto di uso dei beni metaindividuali, assurge a diritto inviolabile dell’uomo, in armonia con le numerose convenzioni internazionali.  L’articolo 2 della Costituzione, inoltre consente di coniugare l’ecologia integrale con il principio di personalità, in base al quale all’apice dell’ordinamento giuridico si colloca la persona umana, nella sua dimensione individuale e sociale. L’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di tutti.

L’articolo 2 della Costituzione consente di coniugare l’ecologia integrale con il principio di personalità, in base al quale all’apice dell’ordinamento giuridico si colloca la persona umana

Chi ne possiede una parte è solo per amministrarla a beneficio di tutti[6]. In tale proiezione, allora, il concetto di ambiente si declina con il concetto di riequilibrio sociale e di aiuto vero per degli esclusi. Tale elaborazione trova anche sostegno e vigore con l’analisi del principio di uguaglianza formale e sostanziale declinato nell’articolo 3 della Costituzione. In tale sentiero argomentativo la tutela della pari dignità sociale, insieme con la dignità del singolo di cui all’articolo 2, rappresenta una manifestazione del più generale principio dell’inviolabilità della dignità umana.[7]

Nel dettaglio, l’isonomia, formale e sostanziale, è il cuore dell’ecologia integrale e bussola di orientamento per il pieno sviluppo dell’uomo e per l’effettiva partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale. Sulla scorta di tale riflessione si puntella l’ambiente come bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di tutti. (Isonomia formale ) Chi ne possiede una parte è solo per amministrarla a beneficio di tutti (Isonomia sostanziale ), nella consapevolezza che tutti gli esseri dell’universo sono uniti da legami invisibili e formano una sorta di famiglia universale, una comunione sublime che spinge ad un rispetto sacro, amorevole e umile.[8]

Inoltre, la lettura costituzionalmente orientata ed interconnessa dell’ambiente, come locus giuridico,  porta anche alla considerazione della tutela dell’ambiente salubre e bello. L’ambiente bello fa l’uomo buono e la salubrità dello stesso è condicio sine qua non della corretta crescita psicofisica di ogni individuo. In tale ambito si ricollega lo sforzo di dottrina e giurisprudenza costituzionale ad argomentare intorno all’articolo 32 comma 1 per l’affermazione giuridica della c.d. salubrità. L’abbandono della prospettiva dell’ambiente come situazione giuridica meramente soggettiva e il riconoscimento della sua natura di valore costituzionale, costituiscono punti di riferimento per la giurisprudenza della Corte degli ultimi anni. Specificamente la tutela dell’ambiente non può ritenersi propriamente “una materia”, essendo invece l’ambiente da considerarsi come “un valore” costituzionalmente protetto.[9] 

L’ambiente bello fa l’uomo buono e la salubrità dello stesso è condicio sine qua non della corretta crescita psicofisica di ogni individuo

Uno sviluppo dell’attuale costruzione giuridica capace di elevare l’ecologia integrale a valore costituzionale, capovolge una regola che disciplinava in passato gli interventi sull’ambiente, secondo la quale l’uomo era titolare di un diritto ad intervenire, che poteva subire limitazioni in presenza della prova del danneggiamento o del pericolo per l’ambiente deviante dall’opera intrapresa; oggi chi interviene sull’ambiente deve fornire un’adeguata giustificazione della sua azione[10]. Tuttavia ciò è ancora insufficiente. Nel merito, il primo grave vulnus riguarda la posizione del singolo individuo che non ha consapevolezza del suo diritto di cittadinanza ecologica. Infatti affinché la norma giuridica produca effetti rilevanti e duraturi è necessario che la maggior parte dei membri della società l’abbia accettata a partire da motivazioni adeguate, e reagisca secondo una trasformazione personale[11]. Inoltre, l’attuale anestesia percettiva riguarda anche il legislatore e il diritto positivo. Ogni persona è titolare di un diritto all’ambiente che deve avere completa tutela giuridica e risarcitoria. Una rilettura costituzionalmente orientata al valore sociale dell’ecologia integrale eleva il diritto del singolo abitante della nostra casa comune a diritto garantito, tutelabile anche in via giudiziaria. La piattaforma dell’ ambiente integrale dove prevale l’approccio eucratico, apre le porte di una nuova forma di tutela diretta della casa comune, un diritto alla tutela immediata del bene di tutti gli uomini e di tutto l’uomo, nel sentiero della coesistenza tra diritto soggettivo ed interesse legittimo. L’ambiente integrale fa contemporaneamente capo al singolo e all’intera collettività e quindi la tutela dell’interesse individuale e dell’interesse collettivo coincidono[12].

Conseguentemente, l’ambiente appartiene all’individuo “singolarmente e collettivamente”; la connessione tra interesse del singolo e interesse della collettività è inscindibile e la tutela è diretta perché l’ambiente integrale è protetto come interesse singolo, individuale e collettivo allo stesso tempo[13].


[1] G.Buffon, Antonianum, Sulle tracce di una fondazione francescana dell’ecologia

[2] S. Scagliardini, Diritti sociali nuovi e diritti sociali in fieri nella nuova giurisprudenza costituzionale

[3] Laudato Si 49

[4] Laudato si

[5] Lett. Enc. Sollicitudo Rei Socialis, 33

[6] Laudato si 95

[7] La tutela e il rispetto di tale diritto è sancito anche nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea articolo 1

[8] Laudato Si 89

[9] Cfr., Corte cost., sent.20 dicembre 2002,n.536

[10] F.Caringella., Studi di diritto civile.  Giuffè 2005 p.421

[11] Laudato si 211

[12] E. Leccese., Danno all’ambiente e danno alla persona. Francoangeli p.152

[13] Corte Cost.,28 maggio 1987,n.210, cit.