Con la nuova Legge fondamentale della Città del Vaticano, Leone XIV non modifica soltanto l’architettura giuridica dello Stato pontificio. Indica un metodo di governo: meno privilegi legati allo status ecclesiastico, maggiore responsabilità delle funzioni, più spazio alla competenza e alla collaborazione.
Le costituzioni non sono soltanto raccolte di norme. Sono autoritratti istituzionali. Dicono come un ordinamento desidera rappresentarsi, quale idea abbia dell’autorità, quali equilibri intenda custodire e, soprattutto, quale futuro voglia preparare.
Vale anche per la Città del Vaticano, il più piccolo Stato del mondo e probabilmente il più singolare. Un territorio di appena poche decine di ettari, privo di quella sovranità popolare che fonda le moderne democrazie, ma dotato di un ordinamento necessario a garantire la libertà e l’indipendenza della missione universale del Papa.
Il 31 luglio 2026, memoria liturgica di sant’Ignazio di Loyola, Leone XIV ha firmato una nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. Essa sostituisce quella emanata da Francesco nel maggio 2023 e risponde, secondo la sua stessa premessa, alla necessità di tenere conto delle nuove esigenze di governo e delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni.
A prima vista potrebbe sembrare un avvenimento riservato ai canonisti, agli studiosi del diritto pubblico ecclesiastico o agli impiegati del Governatorato. In realtà, dietro la lingua inevitabilmente severa degli articoli, appare qualcosa di più ampio: la volontà di Leone XIV di dare forma giuridica a uno stile di governo.
La legge, infatti, non serve soltanto a stabilire chi eserciti il potere legislativo, chi amministri il territorio o come debba essere organizzata la giustizia. Essa rende visibile la concezione dell’autorità che il Pontefice intende promuovere: un’autorità non appoggiata esclusivamente alla dignità ecclesiastica di chi la esercita, ma affidata alla responsabilità, alla competenza e al servizio.
Il passaggio più simbolico riguarda la presidenza della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, organo che esercita la funzione legislativa e, attraverso il Governatorato, quella esecutiva.
La precedente Legge fondamentale prevedeva che tale incarico fosse riservato a un cardinale. Leone XIV aveva già eliminato questa restrizione con il Motu Proprio del 19 novembre 2025. Ora la modifica viene inserita organicamente nella nuova Legge fondamentale: la Commissione è composta da cardinali e da altri membri, compreso il presidente, nominati dal Papa per un quinquennio.
Non è soltanto una correzione terminologica. È il superamento di un automatismo: l’idea secondo cui una funzione di governo debba essere necessariamente legata al grado gerarchico o alla dignità cardinalizia.
La norma riconosce quanto già avviene nella realtà, poiché la presidenza della Commissione e del Governatorato è affidata a suor Raffaella Petrini. Ma proprio questa trasformazione di un fatto in norma possiede un valore particolare. L’eccezione diventa possibilità istituzionale. Ciò che appariva come una scelta personale del Pontefice entra stabilmente nell’ordinamento dello Stato.
Non si tratta di clericalizzare i laici o di laicizzare il governo ecclesiale. Si tratta, piuttosto, di distinguere meglio i piani. Il sacramento dell’Ordine conferisce una missione essenziale nella vita della Chiesa, ma non ogni funzione amministrativa, economica o civile richiede necessariamente l’ordinazione sacerdotale o la porpora cardinalizia.
La nuova Legge sembra affermare che governare non significa occupare un rango, ma assumere una responsabilità.
È un cambiamento che possiede anche una forza culturale. Per secoli, nelle strutture ecclesiastiche, la competenza è stata spesso interpretata attraverso la gerarchia: chi si trovava più in alto nell’ordine ecclesiastico veniva ritenuto, quasi automaticamente, più adatto anche all’amministrazione. Oggi questa sovrapposizione non è più sostenibile.
La complessità degli ordinamenti contemporanei, la gestione del patrimonio, la sicurezza, la tutela del lavoro, la finanza, la trasparenza, gli appalti, l’amministrazione della giustizia e i rapporti internazionali richiedono capacità specifiche. La fedeltà ecclesiale rimane indispensabile, ma non può essere invocata per sostituire la preparazione professionale.
La nuova Legge fondamentale procede nella stessa direzione anche quando precisa i compiti del presidente e del segretario generale del Governatorato, mettendo in evidenza il loro rapporto di collaborazione. La norma contempla inoltre la possibilità che la funzione di segretario generale possa essere affidata a più di una persona.
Anche questo dettaglio rivela un metodo. Il governo non viene immaginato come una piramide dominata da una sola figura, ma come una struttura nella quale le responsabilità possono essere distribuite e coordinate. Non la frammentazione del comando, ma la collaborazione delle competenze.
È forse questa una delle parole chiave del nuovo pontificato: collaborazione.
Leone XIV non sembra attratto né dalla spettacolarizzazione delle riforme né dalla conservazione immobile delle strutture. Il suo metodo appare più silenzioso: consolidare, coordinare, integrare. La nuova Legge non cancella il lavoro compiuto da Francesco, ma lo raccoglie, lo aggiorna e lo inserisce in una cornice più organica.
Non siamo davanti a una rivoluzione costituzionale. Siamo piuttosto di fronte a una maturazione istituzionale.
Anche il richiamo all’autonomia della funzione giudiziaria assume un significato rilevante. La Legge conferma che il regime degli organi giudiziari è disciplinato dalla normativa sull’ordinamento giudiziario, modificata negli ultimi anni per rendere più efficace l’amministrazione della giustizia.
È un passaggio meno appariscente, ma decisivo. Nessuna istituzione può chiedere credibilità all’esterno se non accetta, al proprio interno, la forza delle regole, la distinzione delle responsabilità e la possibilità che l’esercizio del potere sia sottoposto a controllo.
La peculiarità dello Stato vaticano rimane intatta. Il Papa conserva la pienezza dei poteri sovrani. La Città del Vaticano non diventa una monarchia costituzionale e la Legge fondamentale non limita l’autorità pontificia nel senso proprio delle costituzioni liberali. Eppure, anche un potere pieno può scegliere di disciplinare il proprio esercizio, di stabilire procedure, di distribuire funzioni e di rendere più trasparenti le responsabilità.
Anzi, proprio perché il Papa possiede la suprema autorità, la decisione di esercitarla attraverso istituzioni ordinate e norme riconoscibili acquista un valore ancora maggiore.
Il diritto, nella Chiesa, non dovrebbe mai diventare una corazza burocratica. Ma neppure può essere considerato un ostacolo alla libertà dello Spirito. La legge è autenticamente ecclesiale quando impedisce all’arbitrio personale di confondersi con il discernimento e quando protegge la missione dalle fragilità degli uomini.
La Città del Vaticano esiste per garantire la libertà della Sede apostolica. Il suo ordinamento non ha dunque come fine ultimo la propria conservazione, ma il servizio alla missione del Successore di Pietro. La nuova Legge fondamentale ribadisce che il Governatorato, con tutte le sue strutture, risponde direttamente al Papa e concorre alla missione propria dello Stato.
È questa la vera differenza tra il Vaticano e qualsiasi altro Stato: le sue istituzioni non trovano in se stesse il proprio scopo. Sono strumenti. E ogni strumento ecclesiale perde la sua ragione d’essere quando dimentica il Vangelo che dovrebbe servire.
Per questo la riforma della piccola Costituzione vaticana riguarda, in qualche modo, tutta la Chiesa. Essa ricorda che anche le istituzioni nate per una missione spirituale hanno bisogno di regole precise, competenze reali, responsabilità verificabili e forme di collaborazione non fondate soltanto sul rango.
La legge firmata da Leone XIV non abbatte mura. Apre porte.
Non proclama rivoluzioni, ma rende normale ciò che per troppo tempo era sembrato eccezionale: che una donna, una religiosa, un laico o una persona non insignita della dignità cardinalizia possa assumere le più alte responsabilità civili dello Stato, quando possieda la competenza, la fiducia e lo spirito di servizio necessari.
È una riforma scritta nel linguaggio asciutto del diritto. Ma dietro ogni articolo si intravede una domanda profondamente evangelica: non quale titolo porti chi governa, ma per chi e in quale modo eserciti il potere.
Nel più piccolo Stato del mondo, la vera grandezza delle istituzioni continua a misurarsi così.
