Il magistero di Benedetto XVI, Francesco e Leone XIV e il contributo del cardinale Gianfranco Ghirlanda
La ricostruzione del pensiero sullo scisma negli ultimi tre pontificati mostra una notevole continuità dottrinale, ma anche una progressiva evoluzione del modo di affrontare il problema. Sul piano dei principi fondamentali, Benedetto XVI, Francesco e Leone XIV condividono l’idea che lo scisma non sia semplicemente un illecito disciplinare previsto dal diritto canonico, bensì una ferita inferta alla communio Ecclesiae, cioè alla comunione visibile e sacramentale della Chiesa. Cambia, tuttavia, il punto di osservazione: Benedetto XVI privilegia l’ecclesiologia della comunione, Francesco la dimensione pastorale della fraternità, Leone XIV la tutela canonica della comunione ecclesiale.
Il presente studio si propone di ricostruire questa linea evolutiva attraverso tre passaggi. In primo luogo, l’analisi del magistero dei tre Pontefici, condotta anche alla luce delle vicende ecclesiali che ne hanno messo alla prova gli orientamenti: la questione della Fraternità Sacerdotale San Pio X e le tensioni sorte con il Cammino sinodale tedesco (Synodaler Weg). In secondo luogo, il confronto con il dibattito sviluppatosi nella teologia tedesca contemporanea, che costituisce il controcanto critico più significativo alla riflessione magisteriale. In terzo luogo, la sistemazione canonistica offerta dal cardinale Gianfranco Ghirlanda, il cui pensiero appare come il punto di sintesi più maturo tra teologia e diritto: è infatti nella sua riflessione che la nozione di scisma viene ricondotta al suo autentico fondamento ecclesiologico, individuando nella comunione gerarchica il vero bene giuridico tutelato dal can. 751 del Codice di diritto canonico.
Benedetto XVI: lo scisma come rottura della communio Ecclesiae
Il pensiero di Benedetto XVI costituisce il fondamento teorico dell’attuale riflessione ecclesiologica sullo scisma. Riprendendo la propria elaborazione teologica come Joseph Ratzinger, egli considera la Chiesa anzitutto come communio: una realtà sacramentale che nasce dall’Eucaristia, dalla successione apostolica e dalla comunione con il successore di Pietro.
Di conseguenza, lo scisma non coincide semplicemente con la violazione di una norma canonica, ma consiste nella rottura della comunione ecclesiale. Il rifiuto dell’autorità del Romano Pontefice non è visto come una mera disobbedienza amministrativa, bensì come il venir meno del principio visibile dell’unità della Chiesa.
Da questa impostazione deriva una conseguenza decisiva: possono esistere forme di «scisma di fatto» anche prima della dichiarazione formale prevista dal diritto canonico. Quando una comunità pretende di determinare autonomamente la fede o la disciplina della Chiesa universale, essa entra già in una dinamica potenzialmente scismatica. Lo scisma non nasce nel momento della sanzione canonica, ma prende forma quando una comunità o un soggetto cessano di riconoscersi all’interno della comunione ecclesiale.
L’intera vicenda della Fraternità Sacerdotale San Pio X dimostra questa impostazione. La remissione della scomunica ai quattro vescovi consacrati da Marcel Lefebvre non rappresentava un riconoscimento della regolarità canonica della Fraternità, bensì un gesto pastorale finalizzato al recupero della piena comunione ecclesiale. Benedetto XVI ha così restituito alla nozione di scisma il suo autentico fondamento ecclesiologico, mostrando come la comunione con il Romano Pontefice costituisca la manifestazione visibile della comunione della Chiesa universale.
È significativo osservare come questa impostazione trovi un interlocutore privilegiato nella teologia tedesca, in particolare nella riflessione di Jan-Heiner Tück, il quale condivide la centralità della communio Ecclesiae e individua il rischio scismatico nella formazione di un autentico Gegenlehramt, cioè di un magistero alternativo capace di contrapporsi stabilmente al magistero universale. Il dialogo tra l’ecclesiologia ratzingeriana e questa linea della teologia di lingua tedesca conferma che la questione dello scisma si gioca anzitutto sul terreno della comunione, prima ancora che su quello della sanzione.
Papa Francesco: la comunione come categoria pastorale
Se Benedetto XVI ha restituito al concetto di scisma il suo fondamento ecclesiologico, Papa Francesco ne ha sviluppato soprattutto la dimensione pastorale. La differenza tra i due pontificati non riguarda il contenuto della dottrina, che rimane sostanzialmente immutato, bensì il metodo attraverso il quale la comunione ecclesiale deve essere custodita e ricostruita. La continuità è, dunque, assai più profonda delle apparenti differenze di stile.
Francesco non modifica in alcun modo la definizione dello scisma contenuta nel can. 751 del Codice di diritto canonico, né mette in discussione il ruolo del Romano Pontefice quale principio visibile e perpetuo dell’unità della Chiesa. Tuttavia, il suo magistero insiste costantemente sul fatto che la comunione ecclesiale non può essere garantita esclusivamente mediante strumenti giuridici. Essa deve essere continuamente alimentata attraverso la conversione, l’ascolto reciproco, il discernimento comunitario e la partecipazione dell’intero Popolo di Dio alla vita della Chiesa.
È in questa prospettiva che assume rilievo centrale la categoria della sinodalità. Fin dall’inizio del suo pontificato Francesco ha sostenuto che «il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio». Tale affermazione non introduce un nuovo modello ecclesiologico, ma sviluppa coerentemente l’ecclesiologia di comunione delineata dal Concilio Vaticano II. La sinodalità non rappresenta un’alternativa alla struttura gerarchica della Chiesa, bensì il modo concreto attraverso il quale la comunione gerarchica può esprimersi nella storia.
Per questa ragione Francesco respinge sia ogni concezione centralistica dell’autorità ecclesiastica sia ogni forma di democratizzazione della Chiesa. Il ministero petrino rimane il principio dell’unità, ma il suo esercizio è concepito come un servizio alla comunione, fondato sull’ascolto del Popolo di Dio, del Collegio episcopale e dello Spirito Santo. La sinodalità non limita il primato del Romano Pontefice; ne manifesta piuttosto la natura autenticamente ecclesiale.
Da questa impostazione deriva anche una diversa comprensione del fenomeno scismatico. Mentre la riflessione canonistica tradizionale tendeva a concentrare l’attenzione sull’atto finale della separazione, Francesco privilegia l’analisi del processo attraverso il quale la comunione viene progressivamente deteriorata. Lo scisma, prima ancora di assumere rilevanza giuridica, nasce infatti da atteggiamenti spirituali che impediscono il riconoscimento reciproco all’interno della Chiesa.
Nei suoi interventi il Pontefice richiama frequentemente alcune cause profonde delle divisioni ecclesiali: il clericalismo, l’autoreferenzialità, la rigidità ideologica, il legalismo privo di carità, la trasformazione della Chiesa in uno spazio di contrapposizione politica o culturale. Tali atteggiamenti, pur non integrando di per sé il delitto di scisma, costituiscono il terreno sul quale può maturare una vera rottura della comunione ecclesiale.
L’elemento innovativo del magistero di Francesco consiste proprio nello spostare l’attenzione dall’atto alla relazione ecclesiale. La comunione non viene considerata come una semplice conseguenza dell’obbedienza, ma come il criterio fondamentale per valutare l’autenticità della vita della Chiesa. In questa prospettiva il diritto conserva integralmente la propria funzione, ma viene inserito entro un più ampio orizzonte pastorale.
Questa impostazione emerge con particolare chiarezza nella gestione del cosiddetto Synodaler Weg della Chiesa in Germania. A partire dal 2019 il processo sinodale tedesco ha suscitato diffuse preoccupazioni circa il rischio di una possibile deriva scismatica. Numerosi osservatori, sia all’interno sia all’esterno della Germania, hanno prospettato l’ipotesi che alcune deliberazioni del Cammino sinodale potessero condurre alla costituzione di una sorta di Chiesa nazionale autonoma rispetto alla comunione universale.
Francesco ha affrontato tale situazione con un atteggiamento significativamente diverso rispetto a quello adottato in altre epoche storiche. Pur esprimendo ripetutamente le proprie riserve nei confronti di alcune impostazioni del Cammino sinodale, egli ha evitato accuratamente di ricorrere alla categoria dello scisma. La Lettera al Popolo di Dio che è in Germania del 29 giugno 2019 costituisce il testo programmatico di questo orientamento. In essa il Papa invita la Chiesa tedesca a non cercare soluzioni puramente organizzative o strutturali, ricordando che ogni autentico processo di riforma deve svilupparsi nella comunione con la Chiesa universale e sotto la guida dello Spirito Santo.
L’assenza di una qualificazione canonica delle tensioni tedesche non va interpretata come una sottovalutazione del problema. Al contrario, Francesco sembra ritenere che l’intervento giuridico costituisca l’ultima risposta possibile, da utilizzare soltanto quando ogni tentativo di ricomporre la comunione si sia definitivamente rivelato inefficace. La priorità rimane il recupero della fraternità ecclesiale attraverso il dialogo e il discernimento.
Analoga impostazione caratterizza i rapporti con la Fraternità Sacerdotale San Pio X. Le facoltà concesse ai sacerdoti della Fraternità per la celebrazione del sacramento della Penitenza e per l’assistenza ai matrimoni non modificavano il loro status canonico, ma esprimevano la volontà del Pontefice di mantenere aperto un cammino di riconciliazione. Anche in questo caso la dimensione pastorale precede quella strettamente giuridica, senza tuttavia sostituirla.
Leone XIV: il ritorno alla dimensione oggettiva degli atti scismatici
Il pontificato di Leone XIV rappresenta una significativa continuità con Benedetto XVI sul piano ecclesiologico, ma introduce una più marcata attenzione alla qualificazione canonica dei comportamenti. Il problema dello scisma viene così ricondotto alla sua dimensione propriamente giuridica, senza tuttavia abbandonare l’orizzonte della communio Ecclesiae entro il quale i due pontificati precedenti lo avevano collocato.
Nel dibattito sulla Fraternità Sacerdotale San Pio X, Leone XIV ha riaffermato che la comunione ecclesiale si tutela non soltanto mediante il dialogo, ma anche attraverso il rispetto degli elementi costitutivi della costituzione gerarchica della Chiesa. Le vicende più recenti hanno mostrato come il dialogo pastorale trovi il proprio limite quando determinati comportamenti incidono direttamente sulla struttura costituzionale della Chiesa.
L’eventuale consacrazione episcopale senza mandato pontificio, in particolare, non è soltanto un illecito disciplinare, ma un comportamento oggettivamente incompatibile con la comunione ecclesiale: essa rappresenta la creazione di una struttura ecclesiale alternativa, una successione apostolica esercitata indipendentemente dalla comunione con il Romano Pontefice. La riflessione contemporanea sul concetto di «atto scismatico» trova così una nuova conferma nel magistero attuale.
Anche in questo caso il confronto con la teologia tedesca risulta illuminante. Lo stesso Jan-Heiner Tück, analizzando nel 2026 la nuova crisi della Fraternità San Pio X, interpreta le eventuali consacrazioni episcopali senza mandato pontificio come il ritorno di una situazione oggettivamente orientata verso lo scisma, riaffermando la centralità della comunione con il Romano Pontefice quale criterio decisivo dell’unità ecclesiale. L’analisi di Tück conferma la traiettoria dei tre pontificati: Benedetto XVI aveva tentato la riconciliazione, Francesco aveva privilegiato l’inclusione pastorale, Leone XIV torna alla qualificazione canonica dello scisma. Il problema, nel 2026, non è più teorico.
Il controcanto della teologia tedesca
Le scelte pastorali e giuridiche dei tre pontificati hanno suscitato un intenso dibattito, particolarmente sviluppato nell’ambiente teologico tedesco. Pur partendo da prospettive diverse, gli autori che vi hanno preso parte si confrontano con la medesima questione: se la rottura della comunione ecclesiale possa costituire un equivalente sostanziale degli «atti scismatici» tradizionalmente contemplati dal diritto canonico.
Thomas Schüller continua a leggere il problema prevalentemente nella prospettiva del diritto positivo, individuando lo scisma nella disobbedienza istituzionale al Romano Pontefice. Magnus Striet propone invece una lettura eminentemente sociologica ed ecclesiologica, nella quale la frattura della comunione — intesa come divaricazione già esistente tra magistero e coscienza ecclesiale — precederebbe ogni qualificazione canonica. Jan-Heiner Tück, pur condividendo la centralità della communio Ecclesiae, individua il rischio scismatico nella formazione di un autentico Gegenlehramt, capace di contrapporsi stabilmente al magistero universale. Peter Hünermann interpreta la crisi della comunione come conseguenza della mancata riforma ecclesiale, mentre Stefan Silber sviluppa la questione soprattutto nella prospettiva della pluralità ecclesiale e della teologia postcoloniale. Georg Bätzing, infine, respinge radicalmente la qualificazione del Cammino sinodale come processo scismatico, riaffermando la volontà della Chiesa tedesca di rimanere nella piena comunione con Roma.
Pur nella loro diversità, queste posizioni condividono un elemento comune: lo spostamento dell’attenzione dalla fattispecie penale dello scisma alla categoria della comunione ecclesiale. La teologia tedesca tende infatti a sostituire la nozione di «atto scismatico» con quella, più ampia e meno determinata, di «rottura della comunione». Lo spostamento terminologico non è privo di conseguenze: il problema non consiste più soltanto nell’individuare un comportamento giuridicamente sanzionabile, ma nel comprendere quali condotte siano effettivamente incompatibili con la communio Ecclesiae.
Se ciò ha consentito un significativo approfondimento ecclesiologico, ha anche prodotto una certa indeterminatezza sul piano giuridico, rendendo talvolta difficile distinguere il dissenso teologico, il conflitto istituzionale e il vero e proprio scisma. È precisamente su questo terreno che la riflessione del cardinale Gianfranco Ghirlanda assume un valore decisivo.
Il contributo decisivo del cardinale Gianfranco Ghirlanda
È nel pensiero del cardinale Gianfranco Ghirlanda che l’evoluzione fin qui descritta raggiunge la formulazione canonistica più rigorosa. Ghirlanda supera infatti la tradizionale contrapposizione tra definizione giuridica dello scisma e sua dimensione ecclesiologica, interpretando il can. 751 del Codice di diritto canonico alla luce della costituzione della Chiesa delineata dal Concilio Vaticano II.
Il punto centrale della sua riflessione consiste nell’affermare che lo scisma non coincide semplicemente con una dichiarazione di separazione dal Papa. Il nucleo essenziale del delitto è invece il rifiuto della comunione gerarchica, cioè di quella comunione che lega ogni fedele, ogni ministro e ogni Chiesa particolare al Romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi.
Per Ghirlanda la communio Ecclesiae non è una categoria puramente spirituale, né una semplice condizione psicologica di appartenenza alla Chiesa. Essa possiede una precisa configurazione giuridica nella comunione gerarchica, vale a dire nel rapporto oggettivo che lega ciascun membro del Popolo di Dio alla costituzione gerarchica della Chiesa. La sua riflessione consente così di superare tanto il formalismo canonistico quanto le letture esclusivamente sociologiche della comunione ecclesiale.
Da questa impostazione deriva una conseguenza di grande rilievo: gli atti assumono valore giuridico non in quanto meri comportamenti esteriori, ma perché manifestano oggettivamente il venir meno della comunione ecclesiale. Gli atti scismatici non costituiscono una categoria autonoma del diritto penale canonico, ma rappresentano la manifestazione giuridicamente rilevante della rottura della comunione gerarchica. Il diritto non crea lo scisma; esso prende atto che determinati comportamenti hanno già inciso sull’elemento costitutivo dell’unità ecclesiale. La sanzione canonica assume così carattere dichiarativo più che costitutivo: essa riconosce giuridicamente una frattura ecclesiologica già realizzata attraverso gli atti posti in essere dal soggetto.
Per Ghirlanda, dunque, il diritto canonico non punisce semplicemente la disobbedienza; esso prende atto che determinati comportamenti rendono incompatibile la permanenza nella comunione visibile della Chiesa. La consacrazione episcopale senza mandato pontificio costituisce il paradigma di tale fenomeno, perché crea una successione apostolica esercitata indipendentemente dalla comunione con il Romano Pontefice, incidendo sulla stessa struttura costituzionale della Chiesa.
In questa prospettiva il concetto di «atto scismatico» assume un significato più ampio: ogni comportamento che realizzi oggettivamente il rifiuto della comunione gerarchica può costituire manifestazione dello scisma, anche quando il soggetto continui formalmente a professare la fede cattolica. Le consacrazioni episcopali senza mandato pontificio, la costituzione di strutture gerarchiche parallele, il rifiuto stabile dell’autorità del Romano Pontefice o l’esercizio autonomo di funzioni che appartengono alla costituzione divina della Chiesa non sono semplicemente violazioni di singole disposizioni canoniche: essi costituiscono manifestazioni oggettive del venir meno della comunione gerarchica e, proprio per questo, assumono rilevanza nella fattispecie dello scisma.
Sotto questo profilo il contributo di Ghirlanda rappresenta probabilmente il punto di arrivo dell’intera evoluzione dottrinale successiva al Concilio Vaticano II. Egli dimostra che ecclesiologia e diritto canonico non appartengono a due ambiti distinti e contrapposti, ma costituiscono prospettive complementari di un’unica realtà. Il diritto tutela la comunione perché la comunione costituisce la forma storica della Chiesa; la sanzione penale interviene soltanto quando tale comunione è stata oggettivamente compromessa da comportamenti incompatibili con la sua struttura gerarchica.
È proprio questa capacità di individuare il nesso tra comunione, struttura gerarchica e rilevanza giuridica degli atti a costituire il tratto più originale e fecondo del suo pensiero: esso consente di leggere unitariamente il magistero degli ultimi tre pontefici, senza ridurre la nozione canonica di scisma a una fattispecie penalistica e riconducendola invece al suo fondamento ecclesiologico.
Conclusioni. La comunione gerarchica quale criterio ermeneutico dello scisma
L’analisi del magistero degli ultimi tre Pontefici e del dibattito sviluppatosi nella teologia tedesca consente di formulare una conclusione che, sotto il profilo scientifico, appare di particolare rilievo: la nozione contemporanea di scisma non può più essere compresa esclusivamente attraverso la definizione normativa contenuta nel can. 751 del Codice di diritto canonico, ma deve essere interpretata alla luce della più ampia categoria ecclesiologica della communio Ecclesiae.
Il dato normativo rimane immutato. Lo scisma continua a consistere nel rifiuto della sottomissione al Romano Pontefice o della comunione con coloro che gli sono soggetti. È invece profondamente mutato il modo di comprendere il bene giuridico protetto dalla norma. Non è più la semplice obbedienza formale ad essere oggetto della tutela dell’ordinamento canonico, bensì la comunione gerarchica quale elemento costitutivo della struttura sacramentale della Chiesa.
È in questa prospettiva che i tre ultimi pontificati rivelano una sostanziale continuità. Benedetto XVI individua nello scisma la rottura della communio Ecclesiae e sottolinea il ruolo del ministero petrino quale principio visibile dell’unità. Francesco interpreta lo scisma soprattutto come fallimento della fraternità ecclesiale e privilegia il recupero della comunione attraverso il dialogo e la sinodalità: la scelta di non qualificare immediatamente come scismatiche le tensioni sorte nel Cammino sinodale tedesco non rappresenta un ridimensionamento della disciplina canonica, ma il tentativo di impedire che una crisi ecclesiale degeneri irreversibilmente nella rottura della comunione. Leone XIV riafferma che la comunione deve tradursi anche in comportamenti giuridicamente coerenti, valorizzando la categoria degli atti oggettivamente incompatibili con essa.
Dall’analisi del magistero recente, della canonistica contemporanea e della teologia tedesca emerge inoltre che il concetto di «atto scismatico» sta progressivamente sostituendo quello tradizionale di scisma quale categoria esclusivamente penalistica. La comunione gerarchica diviene così il vero bene giuridico tutelato dal diritto canonico. Lo scisma non coincide più semplicemente con una dichiarazione di separazione, ma con la manifestazione oggettiva della volontà di sottrarsi alla costituzione gerarchica della Chiesa. Gli atti scismatici costituiscono il criterio attraverso cui il diritto riconosce una frattura ecclesiologica già prodottasi nella realtà della communio Ecclesiae.
Da questa ricostruzione emerge una conseguenza di particolare interesse anche per gli sviluppi futuri del diritto penale canonico. La categoria degli «atti scismatici» non deve essere interpretata come un’estensione analogica della fattispecie prevista dal can. 751, ma come il criterio attraverso il quale accertare, in concreto, se una determinata condotta abbia effettivamente realizzato il rifiuto della comunione gerarchica. Il centro dell’indagine non è più l’atto in sé considerato, ma il suo significato ecclesiologico.
In tale prospettiva può essere formulata la conclusione di questo studio: lo scisma non è anzitutto un illecito disciplinare né una semplice frattura sociologica della comunione ecclesiale; esso consiste nella rottura della comunione gerarchica che rende incompatibile la permanenza nella piena communio Ecclesiae. Gli atti scismatici costituiscono il momento nel quale tale rottura assume rilevanza giuridica. Il merito scientifico del cardinale Gianfranco Ghirlanda consiste nell’avere ricondotto questa nozione al suo autentico fondamento ecclesiologico, offrendo una sintesi capace di integrare il magistero di Benedetto XVI, Francesco e Leone XIV con le più recenti acquisizioni della teologia contemporanea, e indicando una chiave ermeneutica destinata a orientare la futura interpretazione del diritto canonico in materia di unità della Chiesa.
È questa, a nostro giudizio, la prospettiva nella quale dovrà svilupparsi anche la futura riflessione canonistica: non una contrapposizione tra diritto ed ecclesiologia, ma un diritto della comunione, nel quale la tutela dell’unità della Chiesa si fonda sulla comprensione teologica della sua natura più profonda. È in questa sintesi che il pensiero di Gianfranco Ghirlanda manifesta tutta la propria originalità e la propria capacità di andare, con raro equilibrio, al cuore del problema dello scisma.
