Il nuovo “scudo penale” del Dl Sicurezza nasce come risposta politica a una domanda di protezione — per agenti, medici, cittadini — ma si regge su una parola fragile: “evidente” causa di giustificazione. Nel frattempo, è il linguaggio pubblico a spingere il termostato del conflitto: quando la società viene descritta come campo di battaglia, il diritto rischia di diventare un’eccezione permanente.  

C’è un passaggio sottile, quasi impercettibile, che separa il diritto come misura dalla legge come gesto. Il nuovo Dl Sicurezza — e in esso la norma che viene già chiamata “scudo penale” — si muove proprio su quella linea: promette di rimettere ordine, di proteggere chi opera in contesti critici, di evitare che l’atto dovuto di un pubblico ministero si trasformi, nell’immaginario, in una condanna preventiva. Ma il punto non è solo procedurale. Il punto è culturale: che idea di società presuppone un provvedimento che nasce e vive in un clima di paura amministrata?

Non basta discutere una norma. Bisogna interrogare il mondo di parole che la rende “inevitabile”. Quando si tollera — o si minimizza — un linguaggio politico che invoca soluzioni di violenza (“una pallottola a testa” come formula “giusta ed equilibrata”), quando si riduce una manifestazione alla sua parte più feroce e la si racconta solo come “banda”, quando la categoria del nemico diventa scorciatoia di governo, il passo verso l’idea che serva un diritto “speciale” è breve. Non perché i problemi non esistano, ma perché vengono trattati come emergenza permanente, e l’emergenza pretende strumenti che scavalcano la normalità.  

E proprio la “normalità” la parola mancante: nella Costituzione non troveremmo “emergenza” come principio ordinatore della vita pubblica. Il paradosso, allora, è questo: la politica chiede strumenti straordinari per governare una quotidianità che essa stessa contribuisce a rappresentare come straordinaria, incendiaria, ingestibile. Il linguaggio, prima ancora della legge, diventa una tecnica di potere: alzare il volume del conflitto per ottenere consenso sul controllo. 

Dentro questa cornice si colloca lo scudo penale. Non è l’impunità che alcuni temono, né l’atto liberatorio che altri celebrano. È, più freddamente, un binario procedurale: se fin dall’inizio appare “evidente” una causa di giustificazione, la persona non viene iscritta subito nel registro ordinario degli indagati, ma in un modello separato, una sorta di corsia parallela “a disposizione del PM”. È il pubblico ministero, sulla base degli atti e dell’informativa, a decidere se quella evidenza esiste davvero. E qui si capisce la natura dell’operazione: non abolisce il controllo giudiziario, ma lo colloca dentro un dispositivo che mira a ridurre il peso simbolico dell’iscrizione come “indagato”.  

La norma elenca le scriminanti tipiche: per le forze dell’ordine l’uso legittimo delle armi in servizio; per i cittadini un ampliamento dell’area percepita della legittima difesa; per i medici una tutela che il ministro Nordio presenta come particolarmente rilevante in un contesto di crescente contenzioso sanitario. Ma ciò che conta, alla nostra riflessione, è la logica sottesa: lo Stato prova a dire “ti proteggo” proprio nel momento in cui la società è raccontata come minaccia.  

A questo punto la domanda non è tecnica (solo): chi decide se la causa di giustificazione è evidente? Se l’evidenza diventa un’etichetta elastica, la corsia parallela rischia di trasformarsi in una zona grigia: né pieno indagato né pieno estraneo, ma “persona interessata alle indagini” — un’espressione che sembra voler addolcire, senza mutare la sostanza dell’accertamento. Se invece l’evidenza viene interpretata in modo rigoroso, l’impatto pratico si riduce: e allora la norma resta soprattutto un messaggio politico, un segnale identitario di “dalla parte di chi divisa la indossa”. In entrambi i casi, però, il diritto viene chiamato a svolgere una funzione che non è soltanto giudiziaria: rassicurare

Il rischio è che a forza di parlare di sicurezza come unico codice della convivenza si finisca per alimentare i micro-conflitti quotidiani: l’aggressività verbale entra nelle istituzioni e torna per strada; la polarizzazione diventa costume; la forza si presenta come unica soluzione. Osservando oltreoceano notiamo quanto breve possa essere la distanza fra la costruzione di “nemici interni” e la violenza come prassi pubblica. È esattamente lì che il “limite” diventa categoria politica: limite del linguaggio, limite del potere, limite della tentazione di semplificare la complessità sociale in un fronte “noi/loro”. 

Se il Dl Sicurezza vuole essere più di un manifesto elettorale, il punto decisivo non sarà soltanto la nuova etichetta (“persona interessata alle indagini”) o il registro separato. Sarà l’equilibrio complessivo tra tutela di chi opera e garanzia di chi subisce; tra fiducia nelle istituzioni e controllo delle istituzioni; tra domanda di ordine e rispetto del principio la normalità del diritto è più potente dell’eccezione, proprio perché non ha bisogno di alzare la voce.

Ecco allora la chiusa possibile, che non è né indulgente né demonizzante: uno scudo può proteggere o può diventare un alibi, a seconda del clima che lo circonda. Se il clima è quello dell’enfasi e del nemico, lo scudo rischia di essere la grammatica di un potere che governa sulle paure. Se invece si recupera il senso del limite — linguistico, politico, istituzionale — lo stesso strumento può restare ciò che dovrebbe essere: una procedura che evita automatismi senza spegnere il controllo, una misura che non trasforma la legge in un’arma di propaganda. Ma la vera sicurezza, qui, non è l’ennesimo decreto: è la capacità di una democrazia di non perdere la misura delle parole mentre pretende la misura dei comportamenti.