Il percorso che conduce dalla centralità della proprietà alla centralità della solidarietà non è semplice evoluzione storica, ma mutamento di paradigma. La persona, da titolare di diritti patrimoniali, diviene centro assiologico dell’ordinamento; la comunità, da mera sommatoria di individui, si configura come spazio di responsabilità reciproca. Nella nozione costituzionale di dignità si ricompone la relazione tra individuo e società, tra libertà e limite, tra autonomia e promozione del bene comune. La persona emerge così come diritto vivente alla propria intangibilità, misura della legittimità di ogni potere e criterio ultimo della giustizia della convivenza civile.
La riflessione sui diritti umani trova il proprio punto archimedeo nella nozione di persona, categoria che attraversa la storia del pensiero occidentale come nodo semantico, teologico e giuridico di eccezionale densità. La parola, nata nell’ambito della rappresentazione teatrale come “maschera” capace di amplificare la voce dell’attore, diviene progressivamente figura simbolica del ruolo sociale, del compito assunto entro una relazione regolata dal diritto. In tale passaggio si cela una trasformazione decisiva: dall’uomo empirico alla sua qualificazione giuridica, dal volto biologico al volto sociale riconosciuto dall’ordinamento. Nel diritto romano la persona non coincide con il soggetto di diritto nell’accezione moderna; essa designa piuttosto la condizione giuridica dell’uomo entro una rete di relazioni tipizzate. La società antica non è ordinamento di individui isolati, bensì di status, di appartenenze familiari, di gerarchie. Solo con la modernità borghese si afferma l’astrazione del soggetto giuridico come titolare di diritti soggettivi, e l’archetipo di tale costruzione è il proprietario. La proprietà diviene il paradigma del diritto, e l’uomo è concepito primariamente come centro di imputazione di rapporti patrimoniali. La libertà coincide con l’autonomia nel disporre dei beni; la sfera privata è il luogo di una sovranità individuale sottratta all’interferenza del potere pubblico. Il costituzionalismo del secondo dopoguerra segna tuttavia una rottura profonda rispetto a questo modello. La persona non è più definita in funzione dell’avere, ma dell’essere; non è riducibile a proprietario, ma riconosciuta quale portatrice di una dignità intrinseca e intangibile. La dignità diviene fondamento e misura dell’intero ordinamento: non semplice attributo morale, ma criterio normativo che precede ogni potere e lo vincola. In tale prospettiva, la persona non è qualcosa che si sovrappone all’individuo biologico, né mera proiezione sociale; è il diritto sussistente alla propria inviolabilità. La centralità della dignità comporta una revisione radicale della concezione dei diritti. Essi non sono più soltanto libertà negative contro il potere, ma strumenti per il pieno sviluppo della persona entro le formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. La solidarietà politica, economica e sociale non è semplice virtù etica, ma principio costituzionale che integra e orienta la libertà individuale. Si passa così da una cultura della separazione tra pubblico e privato a una cultura dell’interrelazione, nella quale la comunità è chiamata a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’effettiva realizzazione della dignità umana.
Persona e potere nell’era della tecnica: privacy, informazione e pluralismo
La trasformazione del paradigma personalista si confronta oggi con poteri che eccedono la tradizionale contrapposizione tra individuo e Stato. Le tecnologie informatiche e i mass media esercitano una pressione sistemica sulla persona, incidendo sul suo spazio di riservatezza e sulla formazione della sua identità sociale. La raccolta e l’interconnessione di dati personali consentono la costruzione di un “doppio” informatico dell’individuo, potenzialmente più influente della sua stessa presenza fisica. Quando informazioni provenienti da ambiti diversi vengono aggregate e rese accessibili, la persona rischia di essere ridotta a oggetto di conoscenza totale, esposta a forme di controllo e di condizionamento che minano la libertà di autodeterminazione. In tale scenario emerge una nuova declinazione della libertà: il diritto a una parziale segretezza, a un margine di incognito che preservi la persona dalla completa trasparenza. La privatezza non è chiusura egoistica, ma spazio costitutivo della dignità; senza di essa, l’individuo si dissolve nella sua immagine pubblica. La sfida non consiste nel negare il progresso tecnologico, bensì nell’orientarlo entro limiti che impediscano la trasformazione dell’uomo in pura informazione. Analoga tensione si manifesta nel rapporto tra libertà di informazione e tutela della persona. L’informazione è presidio della democrazia e strumento di crescita culturale; ma essa può divenire potere invasivo quando si traduce in esposizione indiscriminata della vita privata o in spettacolarizzazione della sofferenza. Non ogni verità giustifica la sua diffusione; non ogni curiosità sociale è interesse pubblico. Il criterio dirimente è la finalizzazione dell’informazione all’utilità sociale e alla maturazione critica della comunità. Il costituzionalismo contemporaneo, assumendo la dignità umana quale fondamento dell’ordine civile, impone che ogni libertà – anche quella economica e quella di informazione – sia esercitata nel rispetto della persona. Il potere pubblico è chiamato a garantire pluralismo e concorrenza, a evitare concentrazioni dominanti e a promuovere un dialogo autentico tra emittenti e destinatari. Solo in una dinamica di reciproco rispecchiamento, e non di imposizione unilaterale, i mezzi di comunicazione possono servire la persona anziché dominarla.
Corporeità e bioetica: la persona tra autonomia e responsabilità
La tensione tra soggettività e oggettivazione si radicalizza quando l’intervento riguarda non più dati o immagini, ma la corporeità stessa dell’uomo. Le questioni bioetiche – trattamento sanitario, medicina predittiva, trapianti, procreazione assistita – pongono la domanda se e come la persona possa restare soggetto quando il suo corpo diviene oggetto di osservazione, manipolazione o utilizzo. Il principio del consenso informato rappresenta il cardine della tutela della libertà corporea. La salute è insieme diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività; tale duplicità genera una polarità tra autodeterminazione e responsabilità sociale. Solo la legge può imporre trattamenti obbligatori, e sempre entro il limite invalicabile del rispetto della persona. La dignità segna lo spazio in cui l’individuo conserva una sovranità che non riconosce superiore. Nella medicina predittiva si delinea il diritto a non sapere, quale espressione della libertà di non essere ridotti a un destino genetico prefigurato. Nei trapianti di organi, il divieto di commercializzazione tutela la persona dal rischio di trasformazione in merce; la gratuità dell’atto di donazione si configura come valore centrale, in cui la dignità trova espressione nella sottrazione alla logica dello scambio. La corporeità non è disponibilità assoluta, ma ambito in cui libertà e responsabilità si intrecciano. La procreazione assistita rende ancora più evidente il conflitto tra libertà individuale, progresso scientifico e tutela dell’identità del nascituro. Ogni scelta normativa riflette concezioni differenti della persona, oscillanti tra natura manipolabile e natura normante. In tale contesto, la dignità costituzionale opera come principio di composizione, volto a evitare sia l’assolutizzazione dell’autonomia sia la sua dissoluzione in esigenze collettive incontrollate.
