La seduta del 12 settembre 1946 della Prima Sottocommissione dell’Assemblea Costituente rappresenta un momento di straordinaria intensità teorica, nel quale la questione della libertà personale viene affrontata non come semplice garanzia giuridica, ma come vero fondamento dell’architettura costituzionale della nuova Repubblica. 

Fin dalle prime pagine della discussione, emerge con estrema chiarezza che i costituenti intendono sottrarre la libertà personale alle oscillazioni storiche che avevano caratterizzato il periodo liberale e, successivamente, il ventennio totalitario. La libertà, nella visione maturata durante la seduta, non è più un attributo contingente riconosciuto secondo le convenienze politiche del momento, ma diventa un diritto primario, originario e non comprimibile se non nei casi tassativi stabiliti dalla legge, sottoposto a rigorosissime garanzie e protetto da un sistema di limiti volti a impedire arbitrii, abusi o interpretazioni estensive da parte del potere esecutivo o dell’autorità di polizia. L’ampia discussione sulla formula «La libertà personale è inviolabile» mostra come tale affermazione non sia percepita come una semplice clausola introduttiva, bensì come la dichiarazione più alta del principio personalista che già nei giorni precedenti aveva guidato la stesura degli articoli sui diritti fondamentali. La nozione di inviolabilità viene elaborata nella sua portata giuridica profonda, con l’obiettivo esplicito di costruire uno Stato che non possa mai più disporre del corpo, della volontà, dello spazio fisico e morale della persona. Non è un caso che i costituenti insistano sulla necessità che ogni limitazione della libertà personale debba essere autorizzata dall’autorità giudiziaria, e mai dall’autorità amministrativa, poiché tale scelta rappresenta il cuore della separazione dei poteri e la condizione essenziale affinché la persona rimanga estranea a qualsiasi forma di coercizione non sorretta da garanzie giurisdizionali. Nella seduta emerge con particolare intensità il timore, espresso da diversi membri della commissione, che l’esperienza del passato possa ripresentarsi sotto forme rinnovate: si teme che lo Stato, senza un presidio costituzionale forte, possa riappropriarsi della facoltà di limitare la libertà personale sulla base di motivi politici, morali, ideologici o di sicurezza pubblica interpretata in modo estensivo. Per questo il dibattito si concentra su un punto decisivo: la libertà personale non può essere intesa come un bene negoziabile, né come una concessione, ma come la condizione ontologica della persona, da cui discendono tutte le altre libertà. Nel testo della discussione, la libertà viene dunque collocata nel cuore del personalismo costituzionale: essa non è una funzione dello Stato, ma ciò che consente alla persona di essere soggetto, di esistere nella sua dignità, di partecipare alla vita della comunità politica. Ed è per questo che la Sottocommissione propone un testo che non solo ne sancisce l’inviolabilità, ma prevede un sistema di garanzie che protegge la libertà contro qualsiasi forma di abuso, capace di limitarla solo in presenza di riserva di legge e sotto il controllo imparziale dell’autorità giudiziaria. In questa prospettiva, la seduta in commento assume un significato storico e teorico decisivo: la libertà personale non viene trattata come un diritto tra gli altri, bensì come la condizione stessa della dignità umana, come il presupposto dell’ordine democratico e come la pietra angolare della futura Carta costituzionale. Ciò che emerge è una teoria alta della persona, nella quale la libertà non è semplice autodeterminazione individuale, ma riconoscimento ontologico del valore dell’essere umano, radicato nella sua irripetibilità e nella sua apertura alla responsabilità, alla solidarietà e alla partecipazione.

Le garanzie contro l’arbitrio e la costruzione giuridica della dignità

Uno dei passaggi più significativi della seduta del 12 settembre 1946 riguarda la determinazione delle garanzie destinate a proteggere la libertà personale da ogni forma di abuso da parte del potere pubblico. Il principio dell’inviolabilità, infatti, non rimane un’affermazione astratta, ma si traduce in un impianto tecnico-giuridico estremamente preciso: la riserva assoluta di legge, il controllo giudiziario obbligatorio, i tempi massimi di fermo, la necessità di convalida, il divieto assoluto di misure restrittive adottate dall’autorità di polizia senza mandato. Questo apparato non viene concepito come una complicazione formale, bensì come un presidio essenziale per evitare che la libertà personale possa essere compressa sulla base di interpretazioni estensive del concetto di ordine pubblico o di ragioni emergenziali suscettibili di strumentalizzazioni politiche. In questo contesto si colloca una delle affermazioni più importanti della seduta: la distinzione tra fermo di polizia e arresto giudiziario. La discussione svela la preoccupazione dei membri della commisione che il fermo possa trasformarsi in uno strumento di repressione non soggetto a controllo, capace di sfuggire alle garanzie della giurisdizione. Per questo si insiste sulla necessità che il fermo sia limitato ai casi di flagranza e che comunque non possa protrarsi oltre un arco temporale strettissimo, salvo immediata convalida dell’autorità giudiziaria. La tutela della persona, nella prospettiva della Sottocommissione, non ammette spazi grigi: la libertà deve essere garantita attraverso un sistema chiaro, trasparente, senza zone d’ombra che possano consentire l’ingresso di prassi contrarie allo spirito della Costituzione. Ma la parte più intensa della seduta riguarda il dibattito sul significato profondo dell’inviolabilità della libertà personale. Non si tratta soltanto di evitare arresti arbitrari o trattamenti degradanti; si tratta di affermare che la persona è un valore indisponibile, che non può essere manipolato da nessun potere pubblico, quale che sia la giustificazione addotta. È in questo clima che emergono le posizioni di vari membri della commissione che insistono sulla necessità di inserire nella Costituzione un divieto tassativo di qualunque forma di violenza fisica o morale, di tortura, di costrizioni non giustificate, sottolineando che tali pratiche non degradano solo la persona colpita, ma oscurano la dignità stessa dello Stato e minano la credibilità dell’ordinamento giuridico. I lavori della commissione mostrano chiaramente che i costituenti intendono fondare lo Stato repubblicano su una radicale rottura rispetto alle esperienze del passato. In particolare, si avverte la consapevolezza che la dignità della persona non è un concetto puramente spirituale o morale, ma un valore giuridico dotato di conseguenze operative immediate: essa richiede un sistema di garanzie effettive, una vigilanza costante sui poteri, una legislazione chiara che eviti ogni forma di ambiguità. La dignità diventa così la misura con cui valutare la legittimità dell’azione dello Stato: ogni interferenza nella libertà personale deve essere giustificata non dalla ragion di Stato, ma dal rispetto oggettivo della persona umana, della sua integrità, della sua libertà e del suo valore intrinseco.

La visione personalista come anima della Repubblica e la proiezione verso il futuro

La seduta del 12 settembre 1946 manifesta, in modo forse più chiaro di ogni altra, la volontà dei costituenti di edificare una Repubblica fondata sulla dignità della persona come valore primario e indisponibile. La libertà personale, così come delineata nel dibattito, è molto più di un diritto: è il segno visibile del riconoscimento che la persona precede lo Stato, che la sua integrità è superiore all’interesse pubblico contingente, che la sua autonomia corporea, morale e spirituale costituisce il limite invalicabile entro il quale l’azione dello Stato deve muoversi. Il personalismo che emerge nella seduta non è un modello teorico astratto, ma un criterio giuridico concreto, destinato a orientare la struttura delle istituzioni e il comportamento dei poteri pubblici. La Repubblica, in questa visione, è uno Stato che si autolimita in nome della persona, che riconosce la superiorità dell’umano rispetto al potere, che colloca l’individuo non come destinatario passivo di provvedimenti, ma come soggetto attivo della vita sociale e politica. Da questa impostazione deriva una conseguenza fondamentale: uno Stato che riconosce la dignità della persona non può ammettere prassi arbitrarie, non può tollerare zone d’ombra, non può nascondersi dietro l’emergenza o dietro motivazioni di ordine pubblico per comprimere la libertà senza garanzie. La seduta in commento chiarisce che la Repubblica democratica si definisce non soltanto per le sue procedure, ma per la sua fedeltà a un’indicazione etica fondamentale: la persona come centro e fine dell’ordinamento. Tale prospettiva guiderà i costituenti nella formulazione dell’articolo 13, dove la libertà personale viene posta sotto una protezione così rigorosa da non avere paragoni nella tradizione precedente. La persona non è un’entità assorbita dalla collettività, ma è riconosciuta come punto di incontro tra libertà e responsabilità, tra autonomia e solidarietà, tra diritti e doveri.

La lezione della seduta risuona oggi con una forza straordinaria. In un’epoca segnata da nuove forme di potere, da tecnologie invasive, da crisi che rischiano di comprimere diritti e garanzie, la riflessione dei costituenti diventa un monito e una guida. L’inviolabilità della libertà personale non è un principio del passato, ma un criterio attuale per valutare la legittimità dell’azione pubblica. La dignità, nella visione dei costituenti, non è un concetto retorico, ma una misura operativa, un parametro di giudizio, una soglia etica che lo Stato non può oltrepassare. Ed è proprio questa consapevolezza, maturata nella seduta del 12 settembre 1946, che permette alla Repubblica di mantenere la propria identità democratica: uno Stato che riconosce la centralità della persona è uno Stato che si apre alla partecipazione, che rispetta la libertà, che promuove la giustizia, che custodisce l’umano come suo fine più alto.